(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunita' regionale, della diffusione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalita' organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalita' e di sensibilizzazione della societa' civile e delle istituzioni pubbliche. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e universita' presenti sul territorio regionale.