(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24  del  14  giugno
  2017). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Con la presente legge la Regione,  in  armonia  con  i  principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato  stabilite
dall'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo  della  civile
convivenza della comunita' regionale, della diffusione della  cultura
della legalita' e della  cittadinanza  responsabile  disciplinando  e
coordinando interventi nei settori della prevenzione e del  contrasto
alla criminalita' organizzata e mediante iniziative di sostegno  alle
vittime della criminalita'  e  di  sensibilizzazione  della  societa'
civile e delle istituzioni pubbliche. 
  2. Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  sono  promossi,
progettati e realizzati dalla Regione  anche  in  collaborazione  con
altri enti pubblici e con associazioni, scuole e universita' presenti
sul territorio regionale.